1. Ciascuna delle Parti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, il transito nel proprio territorio della persona estradata da un terzo Stato verso quest'ultima Parte. 2. Alla richiesta di autorizzazione al transito, si applicano le disposizioni dell'Articolo 9. Il transito puo' essere negato per motivi per i quali puo' venire rifiutata l'estradizione, in conformita' con il presente Trattato. 3. Se viene utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio, non e necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio viene sorvolato. Tuttavia, detta Parte deve essere informata del transito, con anticipo, dall'altra Parte la quale fornira' dati relativi all'identita' della persona, indichera' il fatto commesso e la sua qualificazione giuridica ed eventualmente la condanna da scontare e certifichera' l'esistenza di un procedimento privativo della liberta' o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena privativa della liberta'. Se si verifica l'atterraggio, questa comunicazione avra' gli stessi effetti della richiesta di detenzione preventiva prevista nell'Articolo 10.
Testo vigente dal 28 maggio 2004
