1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del presente Accordo, e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 2. L'autorizzazione e' rilasciata a ciascun vettore che ha fatto domanda tramite le competenti Autorita' dei proprio paese indirizzandola alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente. 3. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, il punto di destinazione, le finalita' del viaggio e tutte le altre informazioni che saranno richieste dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 4. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente con tutta la documentazione necessaria. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte contraente deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. 6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente deve rilasciare l'autorizzazione.
Testo vigente dal 16 luglio 2005
