1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) dei precedente art. 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei passeggeri, il nome e l'indirizzo dei vettore, il numero di targa del veicolo, il punto di destinazione, le date di ingresso e di uscita proposte nel e dal territorio delle due Parti Contraenti. 3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista. 4. Se si verificano le condizioni previste nel par. 3 dell'art. 8 del presente Accordo, l'Autorita' competente del paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere un'autorizzazione all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 5. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli autorizzativi, stabiliti dalla Commissione Mista prevista dal presente Accordo.
Testo vigente dal 16 luglio 2005
