Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 28 ottobre 2020
