[1]Lotta contro le droghe illecite

[2]1.Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite, riducendo al minimo il danno da esse inflitto a individui, famiglie e comunita'. Le politiche e le azioni in questo settore sono volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro le droghe illecite, a ridurne offerta, traffico e domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a stimolare il recupero dalla tossicodipendenza, e si affiancano a una continua cooperazione intesa a prevenire piu' efficacemente la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 2.Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalita' transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni e intelligence, organizzando corsi di formazione o condividendo le migliori pratiche, comprese tecniche investigative speciali. Uno sforzo particolare e' volto a combattere la penetrazione della criminalita' organizzata nell'economia lecita. 3.Le parti cooperano per affrontare il problema delle nuove sostanze psicoattive, anche attraverso lo scambio di informazioni e di intelligence, a seconda dei casi.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art35 · fonte su Normattiva