[1]Cooperazione nel settore della droga

[2]1. Conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti cooperano per garantire un approccio globale, equilibrato e integrato basato su dati concreti attraverso una cooperazione e un coordinamento efficaci tra le autorita' competenti, comprese quelle della sanita', della giustizia e dell'interno e di altri settori interessati, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze di tali droghe sui consumatori di droghe e sulla societa' nel suo insieme, nonche' per conseguire una politica piu' efficace di prevenzione delle droghe e prevenire la diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. 2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si fondano su principi concordati sanciti nelle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di droga e su tutti i rispettivi impegni internazionali delle parti in materia. 3. La cooperazione tra le parti nel settore della droga comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e amministrativa, la formazione del personale, la ricerca nel campo delle droghe, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sull'uso delle tecnologie dell'informazione nel controllo delle droghe, nonche' su approcci innovativi di politica in materia di droga, la cooperazione nel settore giudiziario e delle attivita' di contrasto e la prevenzione della diversione dei precursori, compresi i precursori «di progettazione», utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti, sostanze psicotrope e nuove sostanze psicoattive. Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri ambiti, come lo scambio delle migliori pratiche o di informazioni sulla prevenzione, il trattamento, il recupero, la riduzione del danno e il monitoraggio delle tossicodipendenze nonche' i farmaci sostitutivi e includere altre misure volte a rafforzare la cooperazione in materia di controllo dei precursori, scienze forensi, indagini finanziarie connesse alla droga e sviluppo alternativo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art29 · fonte su Normattiva