[1]Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia

[2]1.Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2.Fatto salvo il paragrafo 1, l'Australia e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine. 3.Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' comunicare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art61 · fonte su Normattiva