[1]Notifiche
[2]Le notifiche a norma dell'articolo 61 sono indirizzate, rispettivamente, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea o al Dipartimento degli Affari esteri e del Commercio dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno.
Testo vigente dal 28 ottobre 2020
