1. Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un'attivita' professionale senza permesso di lavoro, come attivita' accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformita' con la normativa in vigore in Giappone. 2. Il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attivita' professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei (6) mesi come attivita' accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformita' con la normativa in vigore nella Repubblica italiana.

Testo vigente dal 26 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;136~accordo-art3 · fonte su Normattiva