[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e

[2]IL GOVERNO DEL GIAPPONE IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (qui di seguito definite collettivamente «le Parti» e individualmente «la Parte»), Nello spirito di promuovere piu' strette relazioni di collaborazione tra i due Paesi, e, Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri cittadini, particolarmente ai piu' giovani, di apprezzare la cultura e il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi, Hanno concordato quanto segue:

[5]Ciascuna Parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese (qui di seguito denominato «il Paese di origine») risiedente nel Paese di origine, nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti e la Parte lo ritenga opportuno:

  • a)abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (qui di seguito denominato «Paese ospitante») principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
  • b)abbia, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti;
  • c)non sia accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato da quella Parte;
  • d)sia in possesso di un passaporto che abbia una validita' di almeno tre (3) mesi in piu' rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo;
  • e)disponga delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformita' alla normativa nazionale vigente;
  • f)intenda lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;
  • g)non abbia gia' precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro da quella Parte;
  • h)risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti dalla Parte;
  • i)disponga di un'assicurazione medica sufficiente,
  • j)non abbia precedenti penali; e
  • k)abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il suo soggiorno nel Paese ospitante.

Testo vigente dal 26 settembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-09-17;136~accordo-art1 · fonte su Normattiva