[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e
[2]IL GOVERNO DEL GIAPPONE IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO
[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (qui di seguito definite collettivamente «le Parti» e individualmente «la Parte»), Nello spirito di promuovere piu' strette relazioni di collaborazione tra i due Paesi, e, Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri cittadini, particolarmente ai piu' giovani, di apprezzare la cultura e il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi, Hanno concordato quanto segue:
[4]Articolo 1.
[5]Ciascuna Parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese (qui di seguito denominato «il Paese di origine») risiedente nel Paese di origine, nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti e la Parte lo ritenga opportuno:
- a)abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (qui di seguito denominato «Paese ospitante») principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
- b)abbia, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti;
- c)non sia accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato da quella Parte;
- d)sia in possesso di un passaporto che abbia una validita' di almeno tre (3) mesi in piu' rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo;
- e)disponga delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformita' alla normativa nazionale vigente;
- f)intenda lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;
- g)non abbia gia' precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro da quella Parte;
- h)risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti dalla Parte;
- i)disponga di un'assicurazione medica sufficiente,
- j)non abbia precedenti penali; e
- k)abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il suo soggiorno nel Paese ospitante.
Testo vigente dal 26 settembre 2025
