[1]l. Le Parti si notificheranno reciprocamente, per iscritto, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche. 2. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sara' risolta amichevolmente mediante consultazioni dirette o negoziati tra le Parti attraverso canali diplomatici. 3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere, in qualsiasi momento, soggette a consultazioni tra le Parti attraverso canali diplomatici. 4. Le modifiche al presente Accordo potranno essere negoziate tra le Parti in qualsiasi momento. Tali modifiche saranno concluse per iscritto tramite canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 5. Ciascuna Parte potra' sospendere l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, in tutto o in parte, temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico o sanita' pubblica. Qualsiasi sospensione di questo tipo sara' immediatamente notificata all'altra Parte attraverso canali diplomatici. 6. Ciascuna Parte potra' recedere dal presente Accordo dandone preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte attraverso canali diplomatici. 7. Pur a fronte di un recesso dal presente Accordo o della sospensione dell'attuazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, salvo deciso diversamente dalle Parti tramite canali diplomatici, ciascuna Parte considerera' favorevolmente la richiesta di ingresso o soggiorno di un cittadino del Paese d'origine che, alla data di tale recesso o sospensione, abbia gia' ottenuto un visto di Vacanza-Lavoro valido per soggiornare nel Paese ospitante o abbia gia' ottenuto il permesso di soggiornare nel medesimo, ai sensi dell'articolo 3. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 2 maggio 2022, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarra' il testo in lingua inglese.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 26 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;136~accordo-art7 · fonte su Normattiva