[1]Entrata in vigore
[2]1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne previste a tal fine. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il mutuo consenso delle Parti. Le modifiche entrano in vigore in conformita' al comma 1 del presente Articolo. Le modifiche all'Allegato possono essere apportate con procedura semplificata attraverso uno Scambio di Note da attuarsi per le vie diplomatiche ed entrano in vigore alla data di ricezione della Nota di risposta. 3. Il presente Accordo e' valido per un periodo di 5 (cinque) anni e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni salvo che, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, una delle Parti notifichi all'altra l'intenzione di voler recedere. 4. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione ai progetti avviati ai sensi del presente Accordo. 5. Il presente Accordo trova applicazione in conformita' alle legislazioni italiana e serba, nonche' al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea. 6. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo sulle Relazioni Cinematografiche tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 in due esemplari originali ciascuno in lingua italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 27 maggio 2024
