[1]Articolo IX
[2]1. Qualora durante la validita' del presente Accordo le norme in vigore relative alle importazioni ed alle esportazioni nel territorio di una delle Parti contraenti subissero sostanziali modificazioni, ciascuna delle Parti contraenti potra' chiedere l'immediato inizio di negoziati per adattare la nuova situazione agli impegni esistenti. 2. Nel caso che una delle Parti contraenti adottasse una qualsiasi misura che, pur senza trovarsi in opposizione con i termini del presente Accordo, potesse essere considerata dall'altra Parte contraente come tendente ad annullare o a diminuire i suoi effetti, la Parte contraente che avesse adottato tale misura prendera' in considerazione le obiezioni che l'altra Parte contraente potesse formulare e le offrira' la possibilita' di realizzare uno scambio di idee per giungere, nei limiti del possibile, ad una soluzione che soddisfi gli interessi comuni.
Testo vigente dal 25 marzo 1961
