[1]Articolo VIII

[2]Nell'intendimento di incrementare i rapporti economici fra i due Paesi, le Parti contraenti considerano di comune interesse accrescere l'importazione in Paraguay di beni strumentali di provenienza italiana che servano per lo sfruttamento industriale delle materie prime paraguaiane, per la produzione di energia ed il miglioramento del sistema di trasporti. A tal fine le Parti contraenti si serviranno dei mezzi amministrativi di cui dispongono per facilitare le forniture di tali beni strumentali con pagamento dilazionato.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artviii · fonte su Normattiva