[1]Attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano

[2]1. In attuazione dell'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Laterano, sottoscritto l'11 febbraio 1929, gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato stesso non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita', se non previo accordo con la Santa Sede, e sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessita' di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione. 2. La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Testo vigente dal 22 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;137~convenzione-art6 · fonte su Normattiva