Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonche' nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creativita' contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonche' l'organizzazione congiunta di nuove attivita'. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversita' delle espressioni culturali.

Testo vigente dal 30 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137~accordo-art10 · fonte su Normattiva