Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonche' nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversita' delle espressioni culturali.

Testo vigente dal 26 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;76~accordo-art10 · fonte su Normattiva