Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini. Per quanto riguarda le modalita' di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.

Testo vigente dal 30 settembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137~accordo-art7 · fonte su Normattiva