[1]Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

[2]Le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di certificazione e di controllo, segnatamente nel quadro dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994. La cooperazione puo' riguardare:

  • a)l'esame dei problemi sanitari e fitosanitari bilaterali sollevati da una delle parti;
  • b)lo scambio di informazioni su questioni sanitarie e fitosanitarie;
  • c)la promozione dell'impiego delle norme internazionali, ove esistenti;
  • d)l'istituzione di un meccanismo di dialogo sulle migliori pratiche in materia di norme, procedure di prova e di certificazione, e la valutazione delle norme regionali o nazionali al fine di stabilirne l'equivalenza.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art10 · fonte su Normattiva