[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi (San Marino, 20 novembre 1958).

[2]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI STRADALI TRA I DUE PAESI

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, desiderando promuovere lo sviluppo dei traffici tra i due Stati mediante l'ampliamento della strada che unisce i due Paesi; hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]La strada esistente tra Rimini ed il confine con la Repubblica di San Marino (Dogana) sara' allargata, a cura e spese del Governo italiano, in modo da portarla all'ampiezza di due corsie a senso unico, ciascuna larga sette metri, separate da una serie di aiuole divisionali, con banchine laterali per pedoni e ciclisti nei tratti ove cio' sia tecnicamente possibile.

Testo vigente dal 8 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1375~convenzione-art1 · fonte su Normattiva