[1]Convenzione finanziaria tra l'Italia e San Marino (Roma, 20 dicembre 1960)

[2]CONVENZIONE FINANZIARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

[3]Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, desiderando regolare alcuni rapporti finanziari tra i rispettivi Paesi,

[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri, S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]Il Governo della Repubblica italiana autorizzera' la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2.300.000.000 di lire, all'interesse annuo del 5,80% netto, ammortizzabile in 35 annualita', da utilizzare per l'estinzione di debiti ed impegni contratti dal Governo sammarinese prima della firma della presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1376~convenzione-art1 · fonte del testo