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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme per la fabbricazione, importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca, conservati in recipienti, con la seguente aggiunta all'art. 15:

[8]«Fino alla data del 3 settembre 1928 potranno, con decreto del Ministero dell'economia nazionale, essere autorizzate la detenzione, la vendita e la somministrazione nel Regno, di prodotti alimentari della pesca in iscatole ed in altri recipienti, non conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 4».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Belluzzo - Volpi

[13]- Rocco.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 4 luglio 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1378~art1 · fonte del testo