[1]Articolo III

[2](1) Un'impresa di uno dei Paesi non e' soggetta ad Imposizione nell'altro Paese, con riguardo ai suoi profitti industriali o commerciali, a meno che non svolga un'attivita' industriale o commerciale in tale altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge una tale attivita', detto altro Paese puo' procedere alla tassazione di quei profitti, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. (2) Quando un'impresa di uno dei Paesi svolge una attivita' industriale o commerciale nell'altro Paese mediante una, stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a tale stabile organizzazione i profitti industriali o commerciali che ai ritiene potrebbero essere stati da essa ricavati in quest'altro Paese se fosse stata un'impresa indipendente operante nelle stesse o in simili attivita' alle stesse o simili condizioni e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione. (3) Nella determinazione dei profitti commerciali ed industriali di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese, ovunque sostenute, ragionevolmente imputabili alla, stabile organizzazione, incluse le spese esecutive e quelle generali di amministrazione cosi' imputabili. (4) Nessun profitto e' attribuito alla stabile organizzazione di un'impresa, di un Paese situata, nell'altro Paese in rapporto al semplice acquisto di merci o prodotti in detto altro Paese da parte della impresa.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artiii · fonte su Normattiva