[1]Articolo IV

[2]Quando

  • a)un'impresa di uno dei Paesi partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa, dell'altro Paese, o
  • b)le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno dei Paesi e di un'impresa nello altro Paese, e, in entrambi i casi, sono fatte o imposte condizioni fra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, diverse da quelle che sarebbero state fatte fra imprese indipendenti, i profitti che avrebbero incrementato il reddito di una delle imprese in mancanze di tali condizioni, possono essere inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artiv · fonte su Normattiva