[1]nel settore della politica estera e di sicurezza

[2]Le Parti cooperano, nella misura del possibile, nel settore della politica estera e di sicurezza, coordinano le rispettive posizioni e adottano iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art5 · fonte su Normattiva