[1]nel settore della politica estera e di sicurezza

[2]Nella misura del possibile, le Parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate e coopereranno nel settore della politica estera e di sicurezza.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art5 · fonte su Normattiva