[1]in materia di prevenzione dei conflitti
[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti. Tale politica si basera' sul principio dell'impegno e della partecipazione della societa', concentrandosi in particolare sullo sviluppo delle capacita' regionali, subregionali e nazionali. Essa mirera' a garantire pari opportunita' politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della societa', a potenziare la legittimita' democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere una societa' civile attiva e organizzata. 2. Le attivita' di cooperazione possono comprendere tra l'altro il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, alla gestione a livello regionale delle risorse naturali comuni, al disarmo, alla smobilitazione e alla reintegrazione sociale degli ex appartenenti a gruppi armati illegali, ai tentativi di risolvere il problema dei bambini soldato (secondo la definizione di cui alla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino), alle misure di lotta contro le mine antiuomo, ai programmi di formazione in materia di controlli alle frontiere e al sostegno all'attuazione e alla divulgazione dell'Impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna). 3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
