(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

Testo vigente dal 31 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138~accordo-art4 · fonte su Normattiva