(1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. (2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Turchia, o cittadini di Stato membro dell'Unione Europea. (3) La partecipazione di personale tecnico e artistico, non avente la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film. (4) Il personale tecnico e artistico straniero che lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Turchia puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come residente permanente in Italia o in Turchia.

Testo vigente dal 31 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138~accordo-art5 · fonte su Normattiva