[1]Attuazione della protezione

[2]Le Parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorita'. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1022 · fonte su Normattiva