[1]Rapporto con i marchi

[2]1. La registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, in relazione a un'indicazione geografica protetta per merci simili e' rifiutata o invalidata dalle Parti a condizione che una domanda di registrazione del marchio sia stata presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica nel territorio interessato. 2. Ai fini del paragrafo 1:

  • a)per le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento e' la data di entrata in vigore del presente accordo;
  • b)per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 10.24, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento e' la data in cui la domanda di una Parte e' ricevuta dall'altra.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1023 · fonte su Normattiva