[1]Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: hosting

[2]1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

  • a)non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione, o
  • b)non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del fornitore. 3. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o di porre fine a una violazione, nonche' la possibilita' per le Parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1065 · fonte su Normattiva