[1]Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

[2]1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 10.63 a 10.65, le Parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Le Parti possono stabilire che i fornitori di servizi della societa' dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio le autorita' competenti di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1066 · fonte su Normattiva