[1]Pubblicazione
[2]1. Le Parti provvedono affinche' le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo:
- a)siano facilmente accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
- b)indichino il loro obiettivo e la loro giustificazione;
- c)prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto, le aspettative legittime e la proporzionalita'. 2. Le Parti:
- a)si adoperano per pubblicare in anticipo ogni misura di applicazione generale che intendono adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
- b)offrono alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per fare uso di tali possibilita';
- c)si sforzano di tenere conto delle osservazioni ricevute delle persone interessate riguardanti le misure proposte.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
