[1]Pubblicazione

[2]1. Le Parti provvedono affinche' le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo:

  • a)siano facilmente accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
  • b)indichino il loro obiettivo e la loro giustificazione;
  • c)prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto, le aspettative legittime e la proporzionalita'. 2. Le Parti:
  • a)si adoperano per pubblicare in anticipo ogni misura di applicazione generale che intendono adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
  • b)offrono alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per fare uso di tali possibilita';
  • c)si sforzano di tenere conto delle osservazioni ricevute delle persone interessate riguardanti le misure proposte.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art123 · fonte su Normattiva