[1]Pubblicita'

[2]1. Ciascuna delle Parti provvede affinche' le misure di applicazione generale:

  • a)siano sollecitamente pubblicate o comunque rese accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
  • b)contengano una spiegazione dell'obiettivo e della loro motivazione;
  • c)prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo nel caso in cui cio' non sia possibile a causa di un'emergenza. 2. Ciascuna delle Parti:
  • a)si adopera per pubblicare preventivamente ogni proposta di misura di applicazione generale che essa intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
  • b)offre alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per l'uso di tali possibilita';
  • c)si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito alle misure proposte.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art283 · fonte su Normattiva