[1]Pubblicita'
[2]1. Ciascuna delle Parti provvede affinche' le misure di applicazione generale:
- a)siano sollecitamente pubblicate o comunque rese accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
- b)contengano una spiegazione dell'obiettivo e della loro motivazione;
- c)prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo nel caso in cui cio' non sia possibile a causa di un'emergenza. 2. Ciascuna delle Parti:
- a)si adopera per pubblicare preventivamente ogni proposta di misura di applicazione generale che essa intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
- b)offre alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per l'uso di tali possibilita';
- c)si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito alle misure proposte.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
