[1]Apertura della procedura di arbitrato
[2]1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 14.3, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
