[1]Avvio del procedimento arbitrale

[2]1. Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni), la parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure potrebbero costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione).

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art328 · fonte su Normattiva