[1]Adempimento degli obblighi

[2]1. Le Parti adottano ogni provvedimento di natura generale o specifica necessario per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati. 2. Le Parti possono immediatamente adottare i provvedimenti appropriati in conformita' del diritto internazionale in caso di denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1512 · fonte su Normattiva