[1]Valutazione della conformita' e accreditamento

[2]1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte, tra cui:

  • a)accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte;
  • b)procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte;
  • c)la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte;
  • d)il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati di procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte;
  • e)accordi volontari tra organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e
  • f)l'accettazione dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformita' di un fornitore. 2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le Parti si impegnano a:
  • a)intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformita';
  • b)scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformita', in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformita' per prodotti specifici;
  • c)scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e,
  • d)conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformita' piu' rigorose del necessario. 3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 4.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformita'.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art46 · fonte su Normattiva