[1]Marcatura ed etichettatura
[2]1. Le Parti prendono atto della disposizione del paragrafo 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, secondo cui una regolamentazione tecnica puo' includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono che, qualora le rispettive regolamentazioni tecniche prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, rispetteranno i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, secondo i quali le regolamentazioni tecniche non devono avere il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non devono essere piu' restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo. 2. In particolare, le Parti convengono che, qualora una Parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti:
- a)la Parte si adopera per ridurre al minimo gli obblighi relativi alla marcatura o all'etichettatura, se queste non hanno rilevanza per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto. Qualora sia imposto un obbligo di etichettatura per altri scopi, ad esempio per scopi fiscali, tale obbligo e' formulato in modo da non essere piu' restrittivo del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo;
- b)la Parte puo' specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre al riguardo alcuna autorizzazione, registrazione o certificazione preventiva. Questa disposizione fa salvo il diritto della Parte di imporre un'autorizzazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichettatura o nella marcatura in applicazione della regolamentazione interna pertinente;
- c)qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, la Parte comunica tale numero agli operatori economici dell'altra Parte senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
- d)la Parte conserva la facolta' di esigere che le informazioni figurino nella marcatura o nell'etichettatura in una lingua determinata. Qualora un sistema internazionale di nomenclatura sia accettato dalle Parti, esso puo' essere utilizzato. L'uso simultaneo di altre lingue non e' vietato, purche' le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quelle fornite nella lingua determinata oppure le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto; e
- e)la Parte, nei casi in cui ritenga che cio' non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziche' fisicamente apposta sul prodotto.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
