[1]Meccanismo di coordinamento
[2]1. Le Parti convengono di nominare coordinatori TBT e di informare adeguatamente l'altra Parte quando nominano un nuovo coordinatore. I coordinatori TBT cooperano per facilitare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le Parti su ogni questione attinente al presente capo. 2. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti:
- a)controllo dell'applicazione e dell'amministrazione del presente capo, esame sollecito di qualsiasi questione che una delle Parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita' e, a richiesta di una delle Parti, consultazione su ogni questione attinente al presente capo;
- b)rafforzamento della cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita';
- c)instaurazione di dialoghi su questioni attinenti alla regolamentazione, se opportuno, conformemente all'articolo 4.3;
- d)costituzione di gruppi di lavoro, che possono comprendere o prevedere la consultazione di esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico, come convenuto dalle Parti;
- e)scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non pubbliche, regionali e multilaterali, riguardanti le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita'; e
- f)riesame del presente capo alla luce di ogni sviluppo che intervenga nel quadro dell'accordo TBT. 3. I coordinatori comunicano tra loro nei modi convenuti e atti a un esercizio efficiente ed efficace delle loro funzioni.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
