[1]Trasparenza e scambio di informazioni
[2]Le Parti:
- a)perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
- b)si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
- c)scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le Parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
- d)comunicano, su richiesta di una Parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
