[1]Trasparenza e scambio di informazioni

[2]Le Parti:

  • a)perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
  • b)si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
  • c)scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le Parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
  • d)comunicano, su richiesta di una Parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art55 · fonte su Normattiva