[1]Elenchi degli impegni

[2]1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A. 2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di stabilimenti e investitori dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art713 · fonte su Normattiva