[1]Elenchi degli impegni
[2]1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione, nonche' le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A. 2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di servizi o di fornitori di servizi dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
