[1]Governanza

[2]Ciascuna delle Parti si adopera, nella misura del possibile, affinche' nei rispettivi territori siano applicati gli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. Tali standard internazionali comprendono, tra l'altro, i Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i Principi fondamentali in materia di assicurazione e metodologia, approvati a Singapore il 3 ottobre 2003, dell'Associazione internazionale delle autorita' di vigilanza delle assicurazioni, gli Obiettivi e principi della normativa sui valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale di commissioni dei valori mobiliari, l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20, le Quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le Nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art724 · fonte su Normattiva