[1]Servizi finanziari

[2]Per quanto riguarda i servizi finanziari, le parti convengono di mantenere uno scambio di informazioni ed esperienze riguardo i rispettivi contesti normativi e di vigilanza, e di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e di altri comparti del settore finanziario.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art24 · fonte su Normattiva