[1]Portabilita' del numero
[2]Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilita' del numero, nella misura delle possibilita' tecniche e secondo modalita' e condizioni ragionevoli.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
