[1]Portabilita' del numero

[2]Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilita' del numero, nella misura delle possibilita' tecniche e secondo modalita' e condizioni ragionevoli.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art732 · fonte su Normattiva