[1]Trattamento della nazione piu' favorita
[2]1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti ai servizi e ai fornitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento e' concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B. 3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:
- a)nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;
- b)nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o
- c)nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C. 4. Il presente capo non osta a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente. --------- 8 Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
