[1]Sviluppo

[2]1. Le parti ribadiscono l'impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la poverta' e contribuire a un mondo piu' sicuro, equo e prospero. 2. Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attivita' di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza, anche nel Pacifico. 3. A tale scopo, le parti convengono:

  • a)di scambiare opinioni e, ove appropriato, coordinare le rispettive posizioni sulle questioni di sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano, e
  • b)di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, ove appropriato, coordinare l'impegno a livello di paesi specifici per accrescerne l'impatto sullo sviluppo sostenibile e sull'eliminazione della poverta'.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art12 · fonte su Normattiva