[1]Occupazione e affari sociali

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e di promuovere l'assistenza tecnica nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la parita' di genere e la parita' di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. 2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', come sancito dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dalla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008, e dalla dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Le parti tengono conto delle caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche. 3. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni a promuovere e attuare efficacemente le norme sociali e del lavoro internazionalmente riconosciute e a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro sanciti nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 e modificata il 10 giugno 2022. Le parti convengono di cooperare e di fornire assistenza tecnica ai fini della ratifica e dell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e di collaborare per promuovere la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni dell'OIL aggiornate, se del caso, anche per quanto riguarda la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. 4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tra il governo e le parti sociali nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, lo scambio di informazioni su occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni sul lavoro e dialogo sociale in materia di protezione sociale e dei lavoratori. 5. La cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali puo' comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, ad esempio in sede di ASEM, UE-ASEAN e OIL.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art47 · fonte su Normattiva